Google condannata… parte 2 [Google has been convicted… part 2]

Thursday, August 19th, 2010 | Author:
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Google Condannata

Qualche tempo fa (il 25 Febbraio 2010) ho scritto questo post dove esprimevo la mia opinione rispetto alla allora recente condanna di Google da parte del Tribunale di Milano.

Ai tempi di quel post le uniche informazioni disponibili erano quelle riportate dai giornali e sembrava che la tesi portata avanti dai sostituti procuratori Alfredo Robledo e Francesco Cajani fosse che Google si fosse resa colpevole di aver permesso la pubblicazione di un video di bullismo scolastico ai danni di un ragazzo down.

Recentemente, in un thread nato su un social network italiano che frequento (Meemi), la notizia è riemersa e quindi sono andato a vedere cosa ne pensava “qualcuno che ne sa”: l’avvocato Luca de Grazia. Dal suo blog ho trovato questo suo articolo molto interessante e che mette, in parte, sotto una nuova luce la condanna di Google.

Premesso che la mia idea originale cambia di poco: i.e., si è scelto di condannare Google perché è un bersaglio importante, quando con la stessa tenacia si sarebbero potuti colpire i veri colpevoli dell’atto. Ritengo che sia comunque interessante capire quali sono le motivazioni, reali, che hanno portato a quella condanna. Fondamentalmente i passaggi logici sono del giudice sono stati i seguenti:

  1. Google non ha una licenza d’uso che rispetta (pienamente) le leggi italiane; infatti, come fanno molte grosse società estere si è limitata a tradurre in italiano la propria licenza d’uso standard, pensata per la legislazione americana. Uno su tutti il metodo di sottoscrizione al servizio non è valido in Italia: un ‘atto di sottoscrizione è valido solo se confermato attraverso una firma autografata.
  2. A causa del punto 1. alcune clausole della licenza non sono valide, tra cui quelle che espressamente dicono che Google non può essere considerata colpevole per comportamenti illeciti di chi sottoscrive il loro servizio.
  3. Inoltre Google ha l’aggravante di non rispettare la legge sulla privacy italiana, non dando una completa informativa sul trattamento dei dati personali.
  4. In conclusione, a causa dei punti precedenti Google è diventata corresponsabile dell’atto di diffusione del video, come è espressamente previsto dalla legge Italiana.

Queste motivazione, per quanto condivisibili, non mi fanno sentire più tranquillo… anche perché, mi sembra, che la maggior parte dei servizi ai cui sono sottoscritto in internet non rispettino i punto 1. e 3. (tanto per fare un solo nome: iTunes)… cosa ne pensate?

For people don’t speak Italian 🙂 :

Some time ago (the 25th of February, 2010) I wrote a post about the the fact that Google has been convicted by the Milan Court for privacy violation. When I wrote it, I used the few information available by press; and the press underlined a direct implication between what the Crown lawyers argued (Google don’t make any control on published videos in order to increase its earnings) and the final verdict of privacy violation.

Some week ago, the news appeared again in a Italian social-network: Meemi, and for that occasion I searched for some update using an important source: the lawyer Luca de Grazia. Starting from his blog, I found a really interested article that highlights some important facts:

  1. The Google “Terms of Use” license is not conforming to Italian law. Like others big corporations, Google translated in Italian its original “Terms of Use” license that has been wrote with USA law in mind.
  2. For the previous bullet, some article of its “Terms of Use” license are not valid. One of this is the one related with the fact that Google can not be consider responsible for its users’ actions.
  3. Google doesn’t respect the Italian law about the privacy, because it doesn’t inform completely its users about the use personal data of them.
  4. For all the previous bullets, Google is responsible for its users’ actions for Italian law.

Now, I understand why Google has been convicted, but I little worried about others online services I use (as iTunes) that have licenses like Google one. What is your opinion?

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  1. Stefano says:

    Molto interessante, anche se non sono del tutto convinto del discorso della firma autografata.
    Se fosse vero, allora la maggior parte dei servizi web sarebbe fuorilegge. E, ti dirò, anche la maggior parte dei servizi disponibili in Italia, web e non. A meno che non mi sfugga qualcosa nella definizione di ‘sottoscrizione’. Che ne pensi ?

  2. Eros Pedrini says:

    Ciao Stefano, e grazie di essere passato e aver commentato.
    Effettivamente la tua preoccupazione è anche la mia. Ma l’avv. De Grazia mi sa che ha ragione (io infatti ho solo riportato un sunto del suo ragionamento rispetto alla sentenza della corte di Milano)… non che ne dubitassi: lui si occupa principalmente di diritto associato all’informatica 🙂

    Comunque sembra che tutto il problema stia nell’art. 1341 del codice civile che cita:

    Art. 1341 Condizioni generali di contratto
    Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
    In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.

    quindi (nel caso Google) se non c’è una firma autentificata le parti del contratto relative alle limitazioni di responsabilità non valgono. Naturalmente lo stato prevede dei metodi alternativi alla firma cartacea (e.g., attraverso la firma digitale), ma tra questi non c’è quello di “spunta” 🙂

    Naturalmente io non sono un avvocato, quindi anche se cerco di fornire una visione il più possibile chiara qualche cosa potrebbe sfuggirmi 😉

    cheers e grazie ancora 🙂

  3. jp says:

    Credo che dovrebbero aggiornarlo quell’articolo del codice civile! Siamo nel 2010!

    In pratica Google, comodo deep pocket della situazione, è stata condannata perchè ha scritto male la sua EULA. Interessante…

    Ciau (bel post)!

    PS: non a caso molte banche /assicurazioni/utility, nonostante i loro siti web, mandano ancora a casa dei documenti cartacei da compilare…

  4. Eros Pedrini says:

    @JP: non solo Google… direi che quasi tutte le multinazionali del mondo internet hanno lo stesso approccio (non mi sembra che con iTune sia differente ;).
    In realtà la legge italiana prevede forme alternative come la firma digitale… e se ci pensi bene non è così sbagliato: tutti i dati che servono per registrarti a questi siti sono facilmente reperibili da chiunque (CF compreso) e quindi chiunque potrebbe “firmare contratti online” a nome tuo… negli USA dove la prassi è questa nessun statunitense ti da il suo SSN così facilmente te lo garantisco.

    cheers

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